3.1.p - Informazioni per omesso pagamento

Ultima modifica 28 agosto 2023

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Imposte

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato a mezzo: raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione e interessi legali.

Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con avviso d'accertamento, applicando la sanzione del 30% secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 695 della L. 147/2013 s.m. e dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 s.m., oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.

Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo.

In base all’art 19 del regolamento comunale:

- per l’omessa dichiarazione ai fini della TARI viene applicata la sanzione del 100% del tributo non  versato, con un minimo di € 50,00;

- in caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00:

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

 

In caso di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, il contribuente, previa istanza motivata, può richiedere la dilazione del pagamento utilizzando il modulo sotto indicato:

 

 


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