Richiesta di Accesso Civico Generalizzato

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Ultima modifica 20 dicembre 2023

Richiesta di Accesso Civico Generalizzato

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A chi è rivolto

L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato

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Descrizione

L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2 del D. Lgs 33/2013).

Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato puoi compilare questo modulo online che verrà inviato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali e per l'eventuale spedizione se richiesta. Qualora l'Ente dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5 bis comma 2 del medesimo D. Lgs., e' tenuto a dare comunicazione a quest'ultimi mediante invio di copia della presente istanza, in tal caso il termine di conclusione del presente procedimento di accesso e' sospeso fino all'eventuale
opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni.

Quando la tua richiesta sarà evasa verrai avvisato al recapito che inserirai durante la compilazione del presente modulo.

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Come fare

  1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD,
    le istanze presentate per via telematica sono valide se:
    1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
    2. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
    3. sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
    4. trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
  2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa  ebba
    essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
  3. Nel caso di accesso  generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa:
    • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
    • all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione
      trasparente” del sito web istituzionale.
  4. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
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Cosa serve

Nulla in particolare

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Cosa si ottiene

Prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi

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Tempi e scadenze

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione)

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ufficio segreteria generale : segreteria@comune.chiavari.ge.it
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Unità organizzativa Responsabile

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