Autorizzazioni edilizie

Ultima modifica 19 gennaio 2021

Contributo di Costruzione

Si fa presente che, a far data dal 13/11/2013 sono in vigore le nuove tariffe relative al contributo di costruzione, approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119/2013.
Le suddette tariffe vengono aggiornate annualmente su base ISTAT ai sensi dell'art.14, comma 1 L.R.25/1995 entro il mese di marzo.


TIPOLOGIE DI PRATICHE

C.I.L.A. - Comunicazione di inizio lavori asseverata

La CILA, ovvero la Comunicazione di inizio attività asseverata deve essere utilizzata per la realizzazione degli interventi di cui all'art.6 bis DPR 380/2001 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia) ed agli artt. 7, 8 e allegato 1 della L.R. n. 10/2012 e s.m. (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico)


S.C.I.A. - Segnalazione certificata inizio attività

La Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA - si presenta per realizzare gli interventi elencati all’art. 22 DPR 380/2001 e s. m. e i. e cioè, a titolo esemplificativo, per interventi di:
- ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio, ad eccezione della modifica della disposizione delle bucature, senza mutamenti della destinazione d’uso ma anche con possibili incrementi della superficie all’interno della singola unità immobiliare

  • restauro e risanamento conservativo, come definito dall'art. 3 DPR 380/2001 e s. m. e i., non comportanti modifiche esterne all’edificio
  • opere interne che interessano parti strutturali dell'edificio
  • mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie di aree, di edifici e di unità immobiliari
  • parcheggi interrati pertinenziali
  • parcheggi a raso, anche non pertinenziali
  • sistemazioni d’area.

L’attività edilizia oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.


Il permesso di costruire (P.di C.)

va richiesto per interventi edilizi di cui all’art. 10  DPR 380/2001 e s. m. e i. e cioè, a titolo esemplificativo, per:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni


Per l’ottenimento del titolo abilitativo idoneo dovrà essere incaricato un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che dovrà eseguire un progetto che sarà presentato corredato di un istanza a firma del richiedente.

Dall’ottenimento del titolo abilitativo il richiedente avrà un anno di tempo per comunicare la data dell’inizio dei lavori e tre anni per comunicare la data di fine lavori.

Nel caso in cui le opere non potessero essere iniziate entro un anno dal ritiro del provvedimento abilitativo il richiedente può presentare istanza di rinnovo.

Nel caso in cui i lavori non possano essere conclusi entro i tre anni successivi l’inizio dell’intervento, potrà essere presentata istanza di proroga debitamente motivata.

L'esecuzione dei lavori sia da parte di un impresa che da lavoratore autonomo rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08)

Nel caso di interventi in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i., l'istanza dovrà essere corredata di apposita istanza in bollo.


S.C.I.A. e PERMESSO DI COSTRUIRE con Autorizzazione Paesaggistica

Per gli interventi che riguardano, modificandone l’aspetto esterno, immobili soggetti a vincolo paesaggistico deve essere presentata “richiesta di autorizzazione paesaggistica” avvalendosi dell’apposito modello ( “richiesta di autorizzazione paesaggistica”). Il relativo procedimento, che fa capo all’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e alla L.R. n.22/2009, prevede una relazione d’ufficio (a cura del responsabile del procedimento, preordinato nella persona del responsabile Ufficio Beni Ambientali del S.U.E.) nonché l’acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (CLP) e successivamente la trasmissione alla Soprintendenza BB.AA., la quale ha circa 45 + 15 gg di tempo per esprimere il parere di competenza, il tutto finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che attesta l’ammissibilità delle opere in relazione al contesto ambientale in cui si collocano. Tale autorizzazione costituisce atto imprescindibile e presupposto (oltre che per il rilascio del permesso di costruire anche) per il perfezionamento dell’efficacia della DIA o SCIA o P. di C..
In caso di SCIA in zona soggetta a vincolo paesaggistico la possibilità di cominciare i lavori è quindi subordinata al rilascio della autorizzazione paesistica da parte del Comune, decorso di circa giorni 60 dalla comunicazione, del parere della Commissione locale del Paesaggio (CLP, alla locale Soprintendenza BB.AA..


Certificato di Agibilità

Art. 24 del DPR 380/2001.
Il certificato di agibilità attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con S.C.I.A. o C.I.L.A. e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento.
Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.


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